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ARGOMENTI DI MEDICINA CLINICA
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Ultimo aggiornamento: 23.12.2013
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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
TITOLO I : OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Definizione -
La deontologia medica è l'insieme dei principi e delle regole che il
medico-chirurgo e l'odontoiatra, di seguito indicati con il termine di medico,
iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, devono osservare nell'esercizio della professione, quali che siano
l'ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta. Il comportamento del medico,
anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al
decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle
norme contenute nel presente Codice, la cui ignoranza non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Art. 2
- Obbligatorietà -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente
Codice di deontologia medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al
decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni
disciplinari previste dalle leggi vigenti.
TITOLO II : COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I : Indipendenza e dignità della professione
Art. 3
- Compiti del medico -
Compito del medico è la difesa e il rispetto della vita, della salute fisica e
psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e
della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di
razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in
tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione
biologica piú ampia del termine come condizione, cioè di benessere fisico e
psichico della persona.
Art. 4
- Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza
professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del medico nel rispetto
dei diritti dell'individuo.
Art. 5
- Fini dell'attività professionale -
Nell'esercizio della professione il medico deve ispirarsi alle conoscenze
scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il
rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della
dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni
iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia
professionale, da qualunque parte essa provenga.
Art. 6
- Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare della sua condizione professionale. Il
medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio
professionale e personale.
CAPO II : Prestazioni d'urgenza
Art. 7
- Dovere del medico -
Il medico non può rifiutarsi di intervenire e deve, indipendentemente dalla sua
abituale attività specialistica, in qualunque luogo o circostanza, prestare
soccorso e cure d'urgenza a chi ne abbisogni e comunque tempestivamente
attivarsi per ogni piú specifica e adeguata assistenza.
Art. 8
- Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve
mettersi comunque a disposizione dell'Autorità competente.
CAPO III : Obblighi propri del medico
Art. 9
- Segreto professionale -
Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può
conoscere in ragione della sua professione; deve altresí conservare il massimo
riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. La rivelazione
fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di
arrecare nocumento, è particolarmente riprovevole dal punto di vista
deontologico. La rivelazione del segreto è consentita: a) - se imposta dalla
legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie); b) - se richiesta o
autorizzata dall'interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace,
previa adeguata informazione sull' opportunità o meno della rivelazione stessa.
Salvo che per i casi previsti al punto a) e all'ultimo comma del presente
articolo, resta comunque al medico la valutazione sull'opportunità della deroga
allorch‚ sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi. La morte del
paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico non deve
rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto
a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione.
Art. 10
- Documentazione -
Il medico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo
possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici o sistemi
informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del
segreto professionale e deve vigilare perch‚ essi vi si conformino. Nelle
pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singoli
pazienti, il medico deve assicurare la non identificabilità degli stessi.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi
di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto
cui si riferiscono. Nei casi particolari, in cui è richiesta la redazione di
bollettini medici, il medico deve comportarsi con prudenza e discrezione.
Art. 11
- Cartelle cliniche e documentazione -
Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia atto o documento relativo a
singoli pazienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività
sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la
tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che
regolamentano la materia. Il medico non può collaborare alla costituzione di
banche elettroniche di dati sanitari, ove non esistano assolute garanzie di
tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del paziente.
CAPO IV :Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12
- Prescrizione e trattamento terapeutico -
Al medico è riconosciuta piena autonomia nella scelta, nell'applicazione e nella
programmazione dell'iter dei presidi diagnostici e terapeutici, anche in regime
di ricovero,fermi restando i principi della responsabilità professionale. Ogni
prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e
all'osservanza del rapporto rischio-beneficio. Il medico è tenuto ad una
adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni
individuali nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e
terapeutici che prescrive e utilizza. Il ricorso a terapie nuove è riservato
all'ambito della sperimentazione clinica e soggetto alla relativa disciplina.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie segrete, scientificamente
infondate o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione
clinico-scientifica, oppure atte a suscitare illusorie speranze. Il ricorso a
trattamenti con effetto "placebo" è consentito solo se ispirato a criteri di
beneficialità per il paziente.
Art. 13
- Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico deve astenersi dal cosiddetto "accanimento diagnostico-terapeutico,"
consistente nella ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente
attendere un beneficio per il paziente o un miglioramento della qualità della
vita.
Art. 14
- Trattamenti che incidono sulla resistenza fisica e psichica -
I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza fisica o psichica
del malato possono essere attuati previo accertamento delle necessità
terapeutiche, al fine di procurare un concreto beneficio clinico al paziente o
di alleviarne le sofferenze.
Art. 15
- Fornitura medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura, se non a titolo
gratuito.
CAPO V : Obblighi professionali
Art. 16
- Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale
permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e
competenze al progresso clinico scientifico.
TITOLO III : RAPPORTI CON IL PAZIENTE
CAPO I : Regole generali di comportamento
Art. 17
- Rispetto dei diritti del paziente -
Il medico nel rapporto con il paziente deve improntare la propria attività
professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art. 18
- Competenza professionale -
Il medico deve garantire al paziente impegno e competenza professionale. Egli
deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicando al
paziente il tempo necessario a un approfondito colloquio e a un adeguato esame
obiettivo, avvalendosi delle necessarie indagini. Nel rilasciare le prescrizioni
terapeutiche deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee informazioni
e, per quanto possibile, verificarne la corretta esecuzione. Il medico che si
trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere
efficacemente, deve proporre al paziente l'intervento di adeguate specifiche
competenze.
Art. 19
- Obiezione di coscienza - rifiuto opera professionale -
Qualora venga richiesto di interventi sanitari che contrastino con la sua
coscienza o con il suo convincimento clinico, il medico può rifiutare la propria
opera, a meno che questo atteggiamento non sia di grave e immediato nocumento al
paziente.
Art. 20
- Continuità delle cure -
Il medico ha il dovere di assicurare al paziente la continuità delle cure. In
caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione,
affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il paziente.
Qualora sia necessaria la collaborazione di altri medici o di altre figure
professionali sanitarie riconosciute per legge, questi devono essere di sua
fiducia. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve
continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e
psichica.
Art. 21
- Documentazione clinica -
Il medico, ogni qualvolta lo richieda il caso particolare, ha il dovere,
nell'interesse esclusivo del paziente, di mettere la documentazione clinica in
suo possesso a disposizione del paziente stesso, dei suoi legali rappresentanti,
o di medici e istituzioni da essi indicati.
Art. 22
- Certificazione -
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati
relativi al suo stato di salute, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma
dell'art.29. Il medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare
dati clinici di competenza tecnica che abbia direttamente constatato.
Art. 23
- Denunce obbligatorie -
Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella
compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria,
il medico è tenuto alla massima diligenza, alle piú attente e scientificamente
corrette registrazioni dei dati e formulazione dei giudizi, nonché alla chiara
esplicitazione dei propri dati identificativi.
CAPO II : Doveri del medico e diritti del paziente
Art. 24
- Libera scelta del medico e del luogo di cura -
La libera scelta del medico costituisce principio fondamentale del rapporto
medico-paziente; il medico deve rispettarla. E' pertanto vietato qualsiasi
accordo tra medici tendente a influire sul diritto del paziente alla libera
scelta.
Art. 25
- Sfiducia del paziente -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte del paziente o dei legali
rappresentanti di minore o di incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore
trattamento, purch‚ ne dia tempestivo avviso; deve comunque prestare la sua
opera sino alla sostituzione con altro collega, al quale fornirà le informazioni
utili e copia della documentazione alla prosecuzione delle cure.
Art. 26
- Soccorso d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un paziente curato da altro collega o
che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può
pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27
- Consigli medici -
Il medico può consigliare, ma non pretendere che il paziente si serva di
determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
CAPO III : Doveri del medico verso i bambini, gli anziani e i portatori di
handicap
Art. 28
- Assistenza -
Nell'esercizio della professione, il medico deve impegnarsi a tutelare il
minore, l'anziano e il portatore di handicap, in particolare quando ritenga che
l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia
sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di
maltrattamenti o violenze, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia nei
casi specificatamente previsti dalla legge. Deve in particolare adoperarsi,
perch‚ il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo
psico-fisico e affinch‚ allo stesso, all'anziano e al portatore di handicap
siano garantite qualità e dignità di vita. In caso di opposizione dei legali
rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, il medico deve
ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
CAPO IV : Informazione e consenso del paziente
Art. 29
- Informazioni al paziente -
Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di
cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la piú serena e
idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive
terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata
terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, anche al fine
di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche. Ogni
ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque
soddisfatta. Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico,
possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione
psicologica del paziente sono in grado di recepire e accettare, evitando
superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici. Le informazioni
riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e
sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione,
usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza.
La volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il
comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità e della
libertà professionale. Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero o
ambulatoriali, stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta
informazione dei pazienti in accordo e collaborazione con il medico curante.
Art. 30
- Informazione ai congiunti -
L'informazione ai congiunti è ammessa solo se il paziente la consente e fatto
salvo quanto previsto all'art. 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la
vita di terzi.
Art. 31
- Consenso informato -
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza il
consenso del paziente validamente informato. Il consenso, in forma scritta nei
casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o
per le possibili conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volontà del paziente, è integrativo e non
sostitutivo del consenso informato di cui all'art. 29. Il procedimento
diagnostico e il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio
per l'incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque, solo in caso
di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve
far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza
di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e di volere, il medico
deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà del paziente, ove non ricorrano le
condizioni di cui al successivo articolo 33.
Art. 32
- Consenso del legale rappresentante -
Allorch‚ il paziente è un minore o un infermo di mente, il consenso informato
deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione a
trattamenti necessari e indifferibili a favore dei minori o incapaci da parte
del rappresentante legale, il medico è tenuto a informare l'autorità
giudiziaria.
Art. 33
- Trattamento sanitario obbligatorio -
L'opposizione del paziente o del rappresentante legale non ha effetto nei casi
per i quali sia previsto dalla legge trattamento sanitario obbligatorio. Al
medico non è, peraltro, consentito di porre direttamente in essere, anche in
caso di trattamento sanitario obbligatorio, trattamenti fisicamente coattivi.
Art. 34
- Necessità e urgenza -
Allorch‚ sussistano condizioni di necessità e urgenza e in casi implicanti
pericolo per la vita di un paziente, che non possa esprimere al momento una
volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure
indispensabili.
CAPO V : Assistenza ai morenti
Art. 35
- Eutanasia - Divieto -
Il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve effettuare trattamenti
diretti a menomarne la integrità psichica e fisica e ad abbreviarne la vita o a
provocarne la morte.
Art. 36
- Accertamento della morte -
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase
terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà
del paziente, all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile
sofferenza, fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto
possibile la qualità di vita. In caso di compromissione dello stato di
coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché
ragionevolmente utile. In caso di morte cerebrale il sostegno vitale dovrà
essere mantenuto sino a quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi
stabiliti dalla legge. E' ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno
vitale anche oltre la morte accertata secondo le modalità di legge, solo al fine
di mantenere in attività organi destinati a trapianto e per il tempo
strettamente necessario.
CAPO VI : Trapianti
Art. 37
- Prelievo di parti di cadavere -
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere
effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.
Art. 38
- Prelievo di tessuti e organi in soggetto vivente -
Il prelievo di tessuti da soggetto vivente è consentito solo se diretto a fini
terapeutici o di ricerca e se non produttivo di menomazioni permanenti
dell'integrità fisica o psichica del donatore. Esso non può essere effettuato
per fini di commercio e di lucro e presuppone il consenso scritto del donatore o
dei legali rappresentanti ove necessario. La donazione del sangue è disciplinata
dalle specifiche norme che prevedono anche l'adeguata informazione del donatore
e del ricevente. Il prelievo di rene da persona vivente può essere effettuata
nei limiti e secondo le modalità previste dalla speciale normativa di legge.
CAPO VII : Sessualità e riproduzione
Art. 39
-Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione-
Il medico, nei limiti dell'attività professionale, e nell'ambito della
salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a
fornire ai singoli e alla coppia ogni corretta informazione in materia di
sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico diretto a
intervenire sui problemi della sessualità e della riproduzione è consentito ai
fini della tutela della salute e della vita.
Art. 40
- Interruzione volontaria di gravidanza -
Ogni atto mirante all'interruzione della gravidanza, all'infuori dei casi
previsti dalla legge, costituisce gravissima infrazione deontologica
specialmente se compiuto a scopo di lucro. Ove non sussista imminente pericolo
per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere
sostituito altrettanto efficacemente, il medico obiettore di coscienza, può
rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 41
- Fecondazione assistita -
La fecondazione assistita ha lo scopo precipuo di ovviare alla sterilità al fine
legittimo della procreazione. Sono vietate nell'interesse del bene del
nascituro: a) tutte le forme di maternità surrogata; b) forme di fecondazione
artificiale al di fuori di coppie eterosessualli stabili; c) pratiche di
fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di
fecondazione artificiale dopo la morte del partner. Inoltre è proscritta ogni
pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è
consentita alcuna selezione del seme ed è bandito ogni sfruttamento commerciale,
pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Infine sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o
strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII : Sperimentazione
Art. 42
- Interventi sul genoma e sul concepito -
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla
correzione di condizioni patologiche nel prodotto del concepimento. Sono vietati
trattamenti del prodotto del concepimento che non abbiano finalità di
prevenzione e correzione di condizioni patologiche. Non è consentito procedere a
test predittivi di malattie genetiche se non per finalità di prevenzione. Sono
vietate in ogni caso le manipolazioni genetiche.
Art. 43
- Sperimentazione scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca che non può prescindere
dalla sperimentazione scientifica sull'animale e sull'uomo, nei limiti dei
principi generali e specifici dell'ordinamento giuridico.
Art. 44
- Ricerca biomedica -
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità dell'integrità psicofisica e della
vita del soggetto in esperimento; esse sono subordinate al consenso
dell'interessato, che deve essere espresso per iscritto liberamente e
consapevolmente previa adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui
benefici previsti nonché sui rischi e disturbi potenziali e sul suo diritto di
ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetto
minore o incapace è ammessa solo la sperimentazione con finalità terapeutica e
il consenso è espresso dai legali rappresentanti.
Art. 45
- Limiti della sperimentazione clinica -
In soggetti volontari sani non è attuabile alcuna sperimentazione allorch‚ ne
possa derivare un pericolo per la vita ovvero un danno permanente della salute.
Il consenso non ha in tale evenienza validità alcuna trattandosi di bene non
disponibile. Essa, in particolare, non può essere esperita su soggetti minori,
su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o
dietro compenso di qualsiasi natura.
Art. 46
- Utilità diagnostica e terapeutica -
La sperimentazione clinica, disciplinata dalle norme di buona pratica medica,
può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto
sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o
terapeutica per i pazienti interessati. In ogni caso di studio clinico, il
malato non potrà comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi
diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e al ripristino dello
stato di salute. La sperimentazione deve essere programmata secondo adeguati
protocolli e aver ricevuto il preventivo assenso di un comitato etico secondo la
normativa vigente.
Art. 47
- Fini scientifici -
La sperimentazione sull'animale è regolata da norme di legge e deve essere
comunque giustificata da controllabili fini di effettivo significato scientifico
e di una fondata aspettativa di progresso terapeutico e deve essere condotta con
tutti i mezzi idonei a evitare ogni sofferenza.
CAPO IX : Pazienti reclusi
Art. 48
- Obblighi del medico -
Il medico che operi in istituzioni limitative della libertà personale è tenuto
al rispetto rigoroso dei diritti del paziente recluso, fermi restando gli
obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
Art. 49
- Tortura, trattamenti disumani -
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente
presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art. 50
- Rifiuto di nutrirsi -
Quando un recluso rifiuta di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarlo
sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di
salute. Se il recluso è consapevole delle possibili conseguenze della propria
decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive n‚ collaborare a
manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterlo.
CAPO X : Onorari professionali
Art. 51
- Tariffa professionale -
Nel rispetto dell'art. 2233 del Codice Civile, della tariffa professionale di
cui alla Legge 21 febbraio 1963, n. 244, e del DPR 17 febbraio 1992,
nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa
diretta tra medico e paziente. Il medico è tenuto a far conoscere al proprio
paziente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente e se
possibile sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni
medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni
medesime. Gli onorari devono rispettare le tariffe minime professionali e devono
comunque essere contenuti in misura equa rispetto alle stesse. Il medico è
libero di prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non
costituisca artificio per concorrenza sleale o illecito accaparramento di
clientela.
Art. 52
- Dicotomia - divieto -
Ogni forma di dicotomia di compensi estranei alla prestazione professionale, nei
rapporti tra medici, strutture e istituzioni sanitarie, è vietata, con
particolare riguardo ad ogni forma di appalto o di subappalto di clientela.
CAPO XI : Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53
- Limiti -
Nel rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico cui è destinata,
la pubblicità e le informazioni in materia sanitaria devono essere contenute
entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà
scientifica e a fini di tutela della salute.
Art. 54
- Scoperte scientifiche -
La comunicazione di scoperte scientifiche in campo diagnostico e terapeutico
deve essere fatta dal medico sulla stampa scientifica e professionale. La
divulgazione della notizia al pubblico potrà essere data solo dopo adeguata
discussione critica nell'ambito della comunità scientifica e professionale e con
la dovuta prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese e illusorie
speranze.
Art. 55
- Interviste, limiti -
Il medico deve evitare lo sfruttamento pubblicitario di abilità e successi
professionali a vantaggio personale, di gruppo o di scuola. Il medico deve
altresí astenersi dal provocare o dal consentire articoli di stampa o interventi
radio-televisivi direttamente o indirettamente laudatori.
Art. 56
- Attività pubblicistica -
I medici che svolgano attività pubblicistica continuativa od occasionale
attraverso giornali, emittenti radio televisive, ovvero tengano conferenze a
scopo di educazione, di prevenzione, informazione e divulgazione sanitaria,
devono osservare la discrezione e la prudenza consone alla dignità
professionale. In particolare devono prendere in considerazione solo dati
scientificamente certi, astenendosi dal dare notizia di metodi non ancora
verificati. Devono comunque astenersi dal fare pubblicità e promozione in merito
alla propria attività ed evitare qualsiasi forma pubblicitaria personale o in
favore di singole istituzioni pubbliche o private, sia pure in maniera
indiretta, anche attraverso articoli scientifici.
Art. 57
- Divieto di patrocinio -
E' vietato concedere il proprio patrocinio e il proprio avallo a pubblicità per
istituzioni e prodotti sanitari e affini di esclusivo interesse promozionale e
commerciale.
TITOLO IV : RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I : Solidarietà tra medici
Art. 58
- Rispetto reciproco -
I rapporti tra i medici devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e
della considerazione della rispettiva attività professionale. L'opportuna
comunicazione tra medici delle rispettive esperienze e pratiche professionali
non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.
Art. 59
- Contrasto di opinione -
Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di un collegiale
comportamento e di un civile dibattito.
Art. 60
- Solidarietà tra colleghi -
I rapporti tra medici devono sempre ispirarsi a principi della giusta
solidarietà. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi
sottoposti a ingiuste accuse.
Art. 61
- Cura dei colleghi -
Il medico assiste - secondo la tradizione ippocratica - i colleghi senza fini di
lucro salvo, il diritto al recupero delle spese sostenute.
Art. 62
- Rapporti con il medico curante -
Nel caso in cui un medico presti la propria opera a un paziente in cura presso
un altro collega, è tenuto, salva esplicita opposizione del malato, a dare
comunicazione dei propri indirizzi diagnostico-terapeutici e delle proprie
valutazioni cliniche al medico curante. Ove ritenga necessario il ricovero il
medico deve richiedere l'intervento del curante. In caso di urgenza deve dargli
sollecita comunicazione dell'avvenuto ricovero.
Art. 63
- Medico specialista e curante -
Il medico chiamato per ragioni di specifica competenza, può visitare il malato
in assenza del medico curante. In tal caso deve informarlo sui risultati della
visita. Qualora si ritengano necessarie ulteriori prestazioni, sopratutto nel
caso di interventi chirurgici non aventi carattere d'urgenza, lo specialista
deve consultarsi con il medico curante.
CAPO II : Consulenza
Art. 64
- Proposta di consulenze -
Qualora il caso clinico o l'interesse del paziente lo esigano, o comunque quando
sia necessario il ricorso a peculiari e adeguate competenze, il medico curante
deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di
specifica qualificazione.
Art. 65
- Consulenza contro la volontà del curante -
Qualora la consulenza sia richiesta dal paziente o dai suoi familiari, il
medico, che sia di contrario avviso, può astenersi dal partecipare alla
consulenza fornendo comunque tutte le informazioni e l'eventuale documentazione
relativa al caso.
Art. 66
- Rifiuto di continuare l'assistenza -
Qualora il curante rifiuti di continuare l'assistenza, il consulente può
subentrargli, dopo essersi accertato di tale rifiuto.
Art. 67
- Rapporti tra curante e consulente -
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il
curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art. 68
- Divergenza tra curante e consulente -
I giudizi espressi in sede di consulenza devono rispettare la personalità sia
del curante che del consulente. In caso di divergenza di opinioni il curante può
richiedere altra consulenza; qualora la richiesta non sia accolta può rinunciare
al suo incarico professionale.
Art. 69
- Indirizzo terapeutico concordato -
E' affidato al medico curante il compito di seguire l'indirizzo terapeutico
concordato con il consulente. Al medico curante spetta in ogni caso il giudizio
su eventuali nuove indicazioni emergenti nel corso della malattia e il loro
trattamento.
Art. 70
- Proposizione di quesiti al consulente -
Il medico curante che invia il paziente allo specialista o al consulente deve
proporre specifici quesiti corredandoli con la documentazione relativa al caso.
Lo specialista o consulente che visiti il paziente in assenza del curante deve
fornirgli una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico
consigliato.
CAPO III : Altri rapporti tra medici
Art. 71
- Supplenza -
Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto,
cessata la supplenza, a fornire al sostituito le informazioni cliniche relative
ai malati assistiti.
Art. 72
- Medico curante e ospedaliero -
I rapporti professionali tra il medico curante e i medici dei reparti
ospedalieri, nei quali il paziente è ricoverato, devono essere improntati a
collegiale collaborazione.
Art. 73
- Giudizio clinico - Rispetto della professionalità -
I giudizi clinici comunque formulati durante la degenza in reparti
clinico-ospedalieri e in case di cura devono essere espressi nel rispetto della
professionalità del curante. La stessa condotta deve mantenere il medico curante
dopo la dimissione del paziente.
CAPO IV : Medicina legale
Art. 74
- Compiti e funzioni medico-legali -
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il
medico, consapevole delle implicazioni penali, civili, amministrative, che tali
compiti e funzioni comportano, deve procedere, sul piano tecnico, in modo da
soddisfare le esigenze giuridiche attinenti alla contingenza in esame, in
aderenza alle indicazioni del Codice di Deontologia medica.
Art. 75
- Ambito giudiziario -
La specifica attività degli esperti del settore medico legale, nell'ambito
giudiziario, trova la sua delineazione, la sua peculiarità deontologica, e
contestualmente la sua definizione di responsabilità, nell'impegno ritualmente
assunto davanti al giudice di bene e fedelmente operare per la ricerca della
verità.
Art. 76
- Visite fiscali -
Nelle funzioni medico legali di controllo, il medico: -deve far conoscere al
soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;
-non deve rendere palesi al soggetto stesso le proprie valutazioni in merito
alla diagnosi e alla terapia, cosí come il curante in caso di contrasto di
parere sulla prognosi; -nell'interesse dell'infermo o in caso di contrasto di
parere è legittimato a prendere contatto direttamente con il medico curante. In
situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve
adottare le necessarie misure, a tutela del paziente, dandone sollecita
comunicazione al medico curante.
CAPO V : Rapporti tra medici e Ordini
Art. 77
- Scorrettezze professionali -
Il medico che constati, nell'operato di altri colleghi, gravi scorrettezze
professionali, è tenuto a darne formale comunicazione al Presidente dell'Ordine.
Art. 78
- Reciproco rispetto -
Il medico è tenuto in particolare a segnalare, con formale comunicazione, al
Presidente dell'Ordine ogni infrazione delle regole di reciproco rispetto, di
corretta collaborazione e di salvaguardia delle specifiche competenze che devono
regolare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.
TITOLO V : RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I : Rapporti con le altre categorie sanitarie
Art. 79
- Attività in forma associativa -
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività
professionale in forma associativa, anche utilizzando strutture di società per
la prestazione di servizi, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ordine
competente per territorio.
Art. 80
- Accordo con altre categorie sanitarie -
Il medico non deve stabilire forme di accordo e di rapporto diretto o indiretto
con altre categorie sanitarie o di arti ausiliarie delle professioni sanitarie
che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale
inerenti l'esercizio professionale.
CAPO II : Partecipazione ad attività economiche. Denuncia dell'abusivismo
Art. 81
- Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale -
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra
natura che ne condizionino la dignità e indipendenza professionale. Il medico
può tuttavia utilizzare le strutture di società per la prestazione di servizi a
mero supporto della sua attività professionale. L'attività professionale può
essere svolta in forma associata. Il medico nell'ambito di ogni forma
partecipativa o associativa, dell'esercizio della professione comunque: -è e
resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni; -non deve
subire condizionamenti della sua autonomia eindipendenza professionale da parte
di non medici; -non può accettare condizioni temporali e modali della propria
attività né forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative
e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.
Art. 82
- Pratiche alternative -
La potestà di scelta di terapie e di metodi innovativi o alternativi rispetto
alle consolidate esperienze scientifiche si esprime nell'esclusivo ambito della
diretta e non delegabile responsabilità professionale. E' vietato al medico di
collaborare a qualsiasi titolo o favorire in qualsiasi modo chi, non medico,
eserciti abusivamente anche nel settore delle cosiddette "pratiche alternative".
Il medico, venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento
o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è
obbligato a denunciarli all'Ordine professionale.
TITOLO VI : RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E
PRIVATI.
CAPO I : Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 83
- Medico dipendente o convenzionato -
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, stante l'obbligo di cui
all'art. 1, comma 1, del presente Codice, qualora si verifichi contrasto tra le
norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui
presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento
dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e degli assistiti. In
attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio che
gli compete, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani
delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della
propria attività professionale. Il medico può operare in regime di
convenzinamento con enti assicurativi o di mutualità integrativa solo se
preventivamente autorizzato dall'Ordine di appartenenza, sulla base delle
indicazioni fornite, in materia, dalla Federazione nazionale.
Art. 84
- Rifiuto dell'opera -
Il medico al quale, da parte di strutture pubbliche o private, vengano imposte
prestazioni professionali non conformi a quanto stabilito dal Codice di
deontologia medica o in contrasto con gli scopi della professione, è tenuto a
rifiutare la propria opera e a richiedere l'intervento dell'Ordine.
Art. 85
- Collegialità -
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i
medici dipendenti o convenzionati, operanti in una medesima struttura devono
ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e di collegialità.
Art. 86
- Cumulo di incarichi -
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura per
cui opera che le sue prestazioni si svolgano nella disponibilità di tempo e
nelle condizioni idonee all'espletamento dei suoi compiti e secondo modalità
atte a non alterare il rapporto di fiducia tra medico e paziente e a non violare
il segreto professionale. Il medico, altresí, deve sottrarsi al cumulo degli
incarichi e all'eccesso delle prestazioni, e denunciare le condizioni che
possano pregiudicare l'efficacia e la sicurezza della sua opera professionale.
Il medico che opera nelle strutture pubbliche non può in alcun modo adottare
comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria
attività libero-professionale.
CAPO II : Attività nel campo della medicina pubblica
Art. 87
- Attività nell'interesse della società -
Il medico è tenuto a partecipare, indipendentemente dalla sua posizione o dal
suo inquadramento, all'attività e ai programmi previsti dalla legge ai fini
della tutela della salute, nell'interesse della società.
Art. 88
- Trattamento sanitario obbligatorio -
Il medico deve, in particolare, conoscere e applicare le norme relative alla
prevenzione, alla notifica, al trattamento delle malattie infettive e diffusive,
delle malattie mentali, delle malattie da lavoro, deve svolgere i compiti
assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve
curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità
sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure e i metodi
stabiliti, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 89
- Lotta contro le tossicodipendenze -
La partecipazione del medico alla lotta contro le tossicodipendenze, per
specifica competenza tecnica e responsabilità morale, è essenziale nella
prevenzione, nel recupero e nelle situazioni d'urgenza ed emergenza. Rigoroso
custode dell'anonimato, il medico deve tuttavia operare in collegamento con i
centri di tutela per le tossicodipendenze nel rispetto delle norme vigenti,
nell'interesse del singolo e della collettività.
CAPO III : Medicina dello Sport
Art. 90
- Accertamento idoneità fisica -
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a
esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del
soggetto. Il medico esprime il relativo giudizio con assoluta obiettività e
massima chiarezza, nell'osservanza dei protocolli previsti dalla normativa
vigente.
Art. 91
- Idoneità - Valutazione medica -
Il medico è tenuto a far valere in qualsiasi momento e occasione la sua potestà
di valutare se un atleta può intraprendere o proseguire la preparazione atletica
e la prestazione agonistica.
Art. 92
- Uso sostanze dopanti -
Il medico non deve utilizzare trattamenti farmacologici o di altra natura che
possano influenzare artificialmente le prestazioni di un atleta, soprattutto
qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il
naturale equilibrio psico-fisico del soggetto. Il medico non può consigliare o
prescrivere trattamenti di "doping". Il medico dello sport è comunque tenuto a
comunicare eventuali terapie al medico curante. Il medico deve segnalare
all'Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione
effettuati da medici o da non medici, di farmaci, "integratori alimentari" o
sostanze di cui ai primi due commi del presente articolo.
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