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ARGOMENTI DI MEDICINA CLINICA

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 Ultimo aggiornamento: 23.12.2013

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PRIVACY POLICY


    

 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

TITOLO I : OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

- Definizione -


La deontologia medica è l'insieme dei principi e delle regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, di seguito indicati con il termine di medico, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, devono osservare nell'esercizio della professione, quali che siano l'ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta. Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme contenute nel presente Codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2

- Obbligatorietà -


L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di deontologia medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.



TITOLO II : COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO




CAPO I : Indipendenza e dignità della professione



Art. 3

- Compiti del medico -


Compito del medico è la difesa e il rispetto della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione biologica piú ampia del termine come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Art. 4

- Libertà e indipendenza della professione -


L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del medico nel rispetto dei diritti dell'individuo.

Art. 5

- Fini dell'attività professionale -


Nell'esercizio della professione il medico deve ispirarsi alle conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

Art. 6

- Limiti dell'attività professionale -

In nessun caso il medico deve abusare della sua condizione professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale e personale.

CAPO II : Prestazioni d'urgenza

Art. 7

- Dovere del medico -

Il medico non può rifiutarsi di intervenire e deve, indipendentemente dalla sua abituale attività specialistica, in qualunque luogo o circostanza, prestare soccorso e cure d'urgenza a chi ne abbisogni e comunque tempestivamente attivarsi per ogni piú specifica e adeguata assistenza.

Art. 8

- Calamità -

Il medico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi comunque a disposizione dell'Autorità competente.

CAPO III : Obblighi propri del medico

Art. 9

- Segreto professionale -

Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresí conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocumento, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico. La rivelazione del segreto è consentita: a) - se imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie); b) - se richiesta o autorizzata dall'interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull' opportunità o meno della rivelazione stessa. Salvo che per i casi previsti al punto a) e all'ultimo comma del presente articolo, resta comunque al medico la valutazione sull'opportunità della deroga allorch‚ sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione.

Art. 10

- Documentazione -

Il medico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perch‚ essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singoli pazienti, il medico deve assicurare la non identificabilità degli stessi. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. Nei casi particolari, in cui è richiesta la redazione di bollettini medici, il medico deve comportarsi con prudenza e discrezione.

Art. 11

- Cartelle cliniche e documentazione -

Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia atto o documento relativo a singoli pazienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche elettroniche di dati sanitari, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del paziente.

CAPO IV :Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici

Art. 12

- Prescrizione e trattamento terapeutico -

Al medico è riconosciuta piena autonomia nella scelta, nell'applicazione e nella programmazione dell'iter dei presidi diagnostici e terapeutici, anche in regime di ricovero,fermi restando i principi della responsabilità professionale. Ogni prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e all'osservanza del rapporto rischio-beneficio. Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza. Il ricorso a terapie nuove è riservato all'ambito della sperimentazione clinica e soggetto alla relativa disciplina. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie segrete, scientificamente infondate o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, oppure atte a suscitare illusorie speranze. Il ricorso a trattamenti con effetto "placebo" è consentito solo se ispirato a criteri di beneficialità per il paziente.

Art. 13

- Accanimento diagnostico-terapeutico -

Il medico deve astenersi dal cosiddetto "accanimento diagnostico-terapeutico," consistente nella ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente o un miglioramento della qualità della vita.

Art. 14

- Trattamenti che incidono sulla resistenza fisica e psichica -

I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza fisica o psichica del malato possono essere attuati previo accertamento delle necessità terapeutiche, al fine di procurare un concreto beneficio clinico al paziente o di alleviarne le sofferenze.

Art. 15

- Fornitura medicinali -

Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura, se non a titolo gratuito.

CAPO V : Obblighi professionali

Art. 16

- Aggiornamento e formazione professionale permanente -

Il medico ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.

TITOLO III : RAPPORTI CON IL PAZIENTE

CAPO I : Regole generali di comportamento

Art. 17

- Rispetto dei diritti del paziente -

Il medico nel rapporto con il paziente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 18

- Competenza professionale -

Il medico deve garantire al paziente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicando al paziente il tempo necessario a un approfondito colloquio e a un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle necessarie indagini. Nel rilasciare le prescrizioni terapeutiche deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee informazioni e, per quanto possibile, verificarne la corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve proporre al paziente l'intervento di adeguate specifiche competenze.

Art. 19

- Obiezione di coscienza - rifiuto opera professionale -

Qualora venga richiesto di interventi sanitari che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, il medico può rifiutare la propria opera, a meno che questo atteggiamento non sia di grave e immediato nocumento al paziente.

Art. 20

- Continuità delle cure -

Il medico ha il dovere di assicurare al paziente la continuità delle cure. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il paziente. Qualora sia necessaria la collaborazione di altri medici o di altre figure professionali sanitarie riconosciute per legge, questi devono essere di sua fiducia. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

Art. 21

- Documentazione clinica -

Il medico, ogni qualvolta lo richieda il caso particolare, ha il dovere, nell'interesse esclusivo del paziente, di mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione del paziente stesso, dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi indicati.

Art. 22

- Certificazione -

Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art.29. Il medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare dati clinici di competenza tecnica che abbia direttamente constatato.

Art. 23

- Denunce obbligatorie -

Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alle piú attente e scientificamente corrette registrazioni dei dati e formulazione dei giudizi, nonché alla chiara esplicitazione dei propri dati identificativi.

CAPO II : Doveri del medico e diritti del paziente

Art. 24

- Libera scelta del medico e del luogo di cura -

La libera scelta del medico costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente; il medico deve rispettarla. E' pertanto vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del paziente alla libera scelta.

Art. 25

- Sfiducia del paziente -

Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte del paziente o dei legali rappresentanti di minore o di incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purch‚ ne dia tempestivo avviso; deve comunque prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, al quale fornirà le informazioni utili e copia della documentazione alla prosecuzione delle cure.

Art. 26

- Soccorso d'urgenza -

Il medico che presti soccorso d'urgenza a un paziente curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.

Art. 27

- Consigli medici -

Il medico può consigliare, ma non pretendere che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

CAPO III : Doveri del medico verso i bambini, gli anziani e i portatori di handicap

Art. 28

- Assistenza -

Nell'esercizio della professione, il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il portatore di handicap, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti o violenze, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia nei casi specificatamente previsti dalla legge. Deve in particolare adoperarsi, perch‚ il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinch‚ allo stesso, all'anziano e al portatore di handicap siano garantite qualità e dignità di vita. In caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, il medico deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

CAPO IV : Informazione e consenso del paziente

Art. 29

- Informazioni al paziente -

Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la piú serena e idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico, possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire e accettare, evitando superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza. La volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità e della libertà professionale. Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero o ambulatoriali, stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione dei pazienti in accordo e collaborazione con il medico curante.

Art. 30

- Informazione ai congiunti -

L'informazione ai congiunti è ammessa solo se il paziente la consente e fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi.

Art. 31

- Consenso informato -

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato. Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà del paziente, è integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'art. 29. Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e di volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 33.

Art. 32

- Consenso del legale rappresentante -

Allorch‚ il paziente è un minore o un infermo di mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione a trattamenti necessari e indifferibili a favore dei minori o incapaci da parte del rappresentante legale, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.

Art. 33

- Trattamento sanitario obbligatorio -

L'opposizione del paziente o del rappresentante legale non ha effetto nei casi per i quali sia previsto dalla legge trattamento sanitario obbligatorio. Al medico non è, peraltro, consentito di porre direttamente in essere, anche in caso di trattamento sanitario obbligatorio, trattamenti fisicamente coattivi.

Art. 34

- Necessità e urgenza -

Allorch‚ sussistano condizioni di necessità e urgenza e in casi implicanti pericolo per la vita di un paziente, che non possa esprimere al momento una volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.

CAPO V : Assistenza ai morenti

Art. 35

- Eutanasia - Divieto -

Il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve effettuare trattamenti diretti a menomarne la integrità psichica e fisica e ad abbreviarne la vita o a provocarne la morte.

Art. 36

- Accertamento della morte -

In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà del paziente, all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la qualità di vita. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente utile. In caso di morte cerebrale il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. E' ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno vitale anche oltre la morte accertata secondo le modalità di legge, solo al fine di mantenere in attività organi destinati a trapianto e per il tempo strettamente necessario.

CAPO VI : Trapianti

Art. 37

- Prelievo di parti di cadavere -

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

Art. 38

- Prelievo di tessuti e organi in soggetto vivente -

Il prelievo di tessuti da soggetto vivente è consentito solo se diretto a fini terapeutici o di ricerca e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore. Esso non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone il consenso scritto del donatore o dei legali rappresentanti ove necessario. La donazione del sangue è disciplinata dalle specifiche norme che prevedono anche l'adeguata informazione del donatore e del ricevente. Il prelievo di rene da persona vivente può essere effettuata nei limiti e secondo le modalità previste dalla speciale normativa di legge.

CAPO VII : Sessualità e riproduzione

Art. 39

-Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione-

Il medico, nei limiti dell'attività professionale, e nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico diretto a intervenire sui problemi della sessualità e della riproduzione è consentito ai fini della tutela della salute e della vita.

Art. 40

- Interruzione volontaria di gravidanza -

Ogni atto mirante all'interruzione della gravidanza, all'infuori dei casi previsti dalla legge, costituisce gravissima infrazione deontologica specialmente se compiuto a scopo di lucro. Ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito altrettanto efficacemente, il medico obiettore di coscienza, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.

Art. 41

- Fecondazione assistita -

La fecondazione assistita ha lo scopo precipuo di ovviare alla sterilità al fine legittimo della procreazione. Sono vietate nell'interesse del bene del nascituro: a) tutte le forme di maternità surrogata; b) forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessualli stabili; c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner. Inoltre è proscritta ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione del seme ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Infine sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.

CAP. VIII : Sperimentazione

Art. 42

- Interventi sul genoma e sul concepito -

Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche nel prodotto del concepimento. Sono vietati trattamenti del prodotto del concepimento che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche. Non è consentito procedere a test predittivi di malattie genetiche se non per finalità di prevenzione. Sono vietate in ogni caso le manipolazioni genetiche.

Art. 43

- Sperimentazione scientifica -

Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca che non può prescindere dalla sperimentazione scientifica sull'animale e sull'uomo, nei limiti dei principi generali e specifici dell'ordinamento giuridico.

Art. 44

- Ricerca biomedica -

La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità dell'integrità psicofisica e della vita del soggetto in esperimento; esse sono subordinate al consenso dell'interessato, che deve essere espresso per iscritto liberamente e consapevolmente previa adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi e disturbi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetto minore o incapace è ammessa solo la sperimentazione con finalità terapeutica e il consenso è espresso dai legali rappresentanti.

Art. 45

- Limiti della sperimentazione clinica -

In soggetti volontari sani non è attuabile alcuna sperimentazione allorch‚ ne possa derivare un pericolo per la vita ovvero un danno permanente della salute. Il consenso non ha in tale evenienza validità alcuna trattandosi di bene non disponibile. Essa, in particolare, non può essere esperita su soggetti minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.

Art. 46

- Utilità diagnostica e terapeutica -

La sperimentazione clinica, disciplinata dalle norme di buona pratica medica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i pazienti interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e al ripristino dello stato di salute. La sperimentazione deve essere programmata secondo adeguati protocolli e aver ricevuto il preventivo assenso di un comitato etico secondo la normativa vigente.

Art. 47

- Fini scientifici -

La sperimentazione sull'animale è regolata da norme di legge e deve essere comunque giustificata da controllabili fini di effettivo significato scientifico e di una fondata aspettativa di progresso terapeutico e deve essere condotta con tutti i mezzi idonei a evitare ogni sofferenza.

CAPO IX : Pazienti reclusi

Art. 48

- Obblighi del medico -

Il medico che operi in istituzioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti del paziente recluso, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.

Art. 49

- Tortura, trattamenti disumani -

Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Art. 50

- Rifiuto di nutrirsi -

Quando un recluso rifiuta di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarlo sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se il recluso è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive n‚ collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterlo.

CAPO X : Onorari professionali

Art. 51

- Tariffa professionale -

Nel rispetto dell'art. 2233 del Codice Civile, della tariffa professionale di cui alla Legge 21 febbraio 1963, n. 244, e del DPR 17 febbraio 1992, nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e paziente. Il medico è tenuto a far conoscere al proprio paziente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente e se possibile sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Gli onorari devono rispettare le tariffe minime professionali e devono comunque essere contenuti in misura equa rispetto alle stesse. Il medico è libero di prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca artificio per concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 52

- Dicotomia - divieto -

Ogni forma di dicotomia di compensi estranei alla prestazione professionale, nei rapporti tra medici, strutture e istituzioni sanitarie, è vietata, con particolare riguardo ad ogni forma di appalto o di subappalto di clientela.

CAPO XI : Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico

Art. 53

- Limiti -

Nel rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico cui è destinata, la pubblicità e le informazioni in materia sanitaria devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà scientifica e a fini di tutela della salute.

Art. 54

- Scoperte scientifiche -

La comunicazione di scoperte scientifiche in campo diagnostico e terapeutico deve essere fatta dal medico sulla stampa scientifica e professionale. La divulgazione della notizia al pubblico potrà essere data solo dopo adeguata discussione critica nell'ambito della comunità scientifica e professionale e con la dovuta prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese e illusorie speranze.

Art. 55

- Interviste, limiti -

Il medico deve evitare lo sfruttamento pubblicitario di abilità e successi professionali a vantaggio personale, di gruppo o di scuola. Il medico deve altresí astenersi dal provocare o dal consentire articoli di stampa o interventi radio-televisivi direttamente o indirettamente laudatori.

Art. 56

- Attività pubblicistica -

I medici che svolgano attività pubblicistica continuativa od occasionale attraverso giornali, emittenti radio televisive, ovvero tengano conferenze a scopo di educazione, di prevenzione, informazione e divulgazione sanitaria, devono osservare la discrezione e la prudenza consone alla dignità professionale. In particolare devono prendere in considerazione solo dati scientificamente certi, astenendosi dal dare notizia di metodi non ancora verificati. Devono comunque astenersi dal fare pubblicità e promozione in merito alla propria attività ed evitare qualsiasi forma pubblicitaria personale o in favore di singole istituzioni pubbliche o private, sia pure in maniera indiretta, anche attraverso articoli scientifici.

Art. 57

- Divieto di patrocinio -

E' vietato concedere il proprio patrocinio e il proprio avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e affini di esclusivo interesse promozionale e commerciale.

TITOLO IV : RAPPORTI CON I COLLEGHI

CAPO I : Solidarietà tra medici

Art. 58

- Rispetto reciproco -

I rapporti tra i medici devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. L'opportuna comunicazione tra medici delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art. 59

- Contrasto di opinione -

Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

Art. 60

- Solidarietà tra colleghi -

I rapporti tra medici devono sempre ispirarsi a principi della giusta solidarietà. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.

Art. 61

- Cura dei colleghi -

Il medico assiste - secondo la tradizione ippocratica - i colleghi senza fini di lucro salvo, il diritto al recupero delle spese sostenute.

Art. 62

- Rapporti con il medico curante -

Nel caso in cui un medico presti la propria opera a un paziente in cura presso un altro collega, è tenuto, salva esplicita opposizione del malato, a dare comunicazione dei propri indirizzi diagnostico-terapeutici e delle proprie valutazioni cliniche al medico curante. Ove ritenga necessario il ricovero il medico deve richiedere l'intervento del curante. In caso di urgenza deve dargli sollecita comunicazione dell'avvenuto ricovero.

Art. 63

- Medico specialista e curante -

Il medico chiamato per ragioni di specifica competenza, può visitare il malato in assenza del medico curante. In tal caso deve informarlo sui risultati della visita. Qualora si ritengano necessarie ulteriori prestazioni, sopratutto nel caso di interventi chirurgici non aventi carattere d'urgenza, lo specialista deve consultarsi con il medico curante.

CAPO II : Consulenza

Art. 64

- Proposta di consulenze -

Qualora il caso clinico o l'interesse del paziente lo esigano, o comunque quando sia necessario il ricorso a peculiari e adeguate competenze, il medico curante deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.

Art. 65

- Consulenza contro la volontà del curante -

Qualora la consulenza sia richiesta dal paziente o dai suoi familiari, il medico, che sia di contrario avviso, può astenersi dal partecipare alla consulenza fornendo comunque tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso.

Art. 66

- Rifiuto di continuare l'assistenza -

Qualora il curante rifiuti di continuare l'assistenza, il consulente può subentrargli, dopo essersi accertato di tale rifiuto.

Art. 67

- Rapporti tra curante e consulente -

Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.

Art. 68

- Divergenza tra curante e consulente -

I giudizi espressi in sede di consulenza devono rispettare la personalità sia del curante che del consulente. In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra consulenza; qualora la richiesta non sia accolta può rinunciare al suo incarico professionale.

Art. 69

- Indirizzo terapeutico concordato -

E' affidato al medico curante il compito di seguire l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente. Al medico curante spetta in ogni caso il giudizio su eventuali nuove indicazioni emergenti nel corso della malattia e il loro trattamento.

Art. 70

- Proposizione di quesiti al consulente -

Il medico curante che invia il paziente allo specialista o al consulente deve proporre specifici quesiti corredandoli con la documentazione relativa al caso. Lo specialista o consulente che visiti il paziente in assenza del curante deve fornirgli una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.

CAPO III : Altri rapporti tra medici

Art. 71

- Supplenza -

Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al sostituito le informazioni cliniche relative ai malati assistiti.

Art. 72

- Medico curante e ospedaliero -

I rapporti professionali tra il medico curante e i medici dei reparti ospedalieri, nei quali il paziente è ricoverato, devono essere improntati a collegiale collaborazione.

Art. 73

- Giudizio clinico - Rispetto della professionalità -

I giudizi clinici comunque formulati durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e in case di cura devono essere espressi nel rispetto della professionalità del curante. La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del paziente.

CAPO IV : Medicina legale

Art. 74

- Compiti e funzioni medico-legali -

Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico, consapevole delle implicazioni penali, civili, amministrative, che tali compiti e funzioni comportano, deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti alla contingenza in esame, in aderenza alle indicazioni del Codice di Deontologia medica.

Art. 75

- Ambito giudiziario -

La specifica attività degli esperti del settore medico legale, nell'ambito giudiziario, trova la sua delineazione, la sua peculiarità deontologica, e contestualmente la sua definizione di responsabilità, nell'impegno ritualmente assunto davanti al giudice di bene e fedelmente operare per la ricerca della verità.

Art. 76

- Visite fiscali -

Nelle funzioni medico legali di controllo, il medico: -deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione; -non deve rendere palesi al soggetto stesso le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia, cosí come il curante in caso di contrasto di parere sulla prognosi; -nell'interesse dell'infermo o in caso di contrasto di parere è legittimato a prendere contatto direttamente con il medico curante. In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del paziente, dandone sollecita comunicazione al medico curante.

CAPO V : Rapporti tra medici e Ordini

Art. 77

- Scorrettezze professionali -

Il medico che constati, nell'operato di altri colleghi, gravi scorrettezze professionali, è tenuto a darne formale comunicazione al Presidente dell'Ordine.

Art. 78

- Reciproco rispetto -

Il medico è tenuto in particolare a segnalare, con formale comunicazione, al Presidente dell'Ordine ogni infrazione delle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione e di salvaguardia delle specifiche competenze che devono regolare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.

TITOLO V : RAPPORTI CON I TERZI

CAPO I : Rapporti con le altre categorie sanitarie

Art. 79

- Attività in forma associativa -

Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma associativa, anche utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ordine competente per territorio.

Art. 80

- Accordo con altre categorie sanitarie -

Il medico non deve stabilire forme di accordo e di rapporto diretto o indiretto con altre categorie sanitarie o di arti ausiliarie delle professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.

CAPO II : Partecipazione ad attività economiche. Denuncia dell'abusivismo

Art. 81

- Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale -

Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e indipendenza professionale. Il medico può tuttavia utilizzare le strutture di società per la prestazione di servizi a mero supporto della sua attività professionale. L'attività professionale può essere svolta in forma associata. Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa, dell'esercizio della professione comunque: -è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni; -non deve subire condizionamenti della sua autonomia eindipendenza professionale da parte di non medici; -non può accettare condizioni temporali e modali della propria attività né forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.

Art. 82

- Pratiche alternative -

La potestà di scelta di terapie e di metodi innovativi o alternativi rispetto alle consolidate esperienze scientifiche si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale. E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o favorire in qualsiasi modo chi, non medico, eserciti abusivamente anche nel settore delle cosiddette "pratiche alternative". Il medico, venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a denunciarli all'Ordine professionale.

TITOLO VI : RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

CAPO I : Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato

Art. 83

- Medico dipendente o convenzionato -

Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, stante l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, del presente Codice, qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e degli assistiti. In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio che gli compete, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale. Il medico può operare in regime di convenzinamento con enti assicurativi o di mutualità integrativa solo se preventivamente autorizzato dall'Ordine di appartenenza, sulla base delle indicazioni fornite, in materia, dalla Federazione nazionale.

Art. 84

- Rifiuto dell'opera -

Il medico al quale, da parte di strutture pubbliche o private, vengano imposte prestazioni professionali non conformi a quanto stabilito dal Codice di deontologia medica o in contrasto con gli scopi della professione, è tenuto a rifiutare la propria opera e a richiedere l'intervento dell'Ordine.

Art. 85

- Collegialità -

Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti o convenzionati, operanti in una medesima struttura devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e di collegialità.

Art. 86

- Cumulo di incarichi -

Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura per cui opera che le sue prestazioni si svolgano nella disponibilità di tempo e nelle condizioni idonee all'espletamento dei suoi compiti e secondo modalità atte a non alterare il rapporto di fiducia tra medico e paziente e a non violare il segreto professionale. Il medico, altresí, deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e all'eccesso delle prestazioni, e denunciare le condizioni che possano pregiudicare l'efficacia e la sicurezza della sua opera professionale. Il medico che opera nelle strutture pubbliche non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.

CAPO II : Attività nel campo della medicina pubblica

Art. 87

- Attività nell'interesse della società -

Il medico è tenuto a partecipare, indipendentemente dalla sua posizione o dal suo inquadramento, all'attività e ai programmi previsti dalla legge ai fini della tutela della salute, nell'interesse della società.

Art. 88

- Trattamento sanitario obbligatorio -

Il medico deve, in particolare, conoscere e applicare le norme relative alla prevenzione, alla notifica, al trattamento delle malattie infettive e diffusive, delle malattie mentali, delle malattie da lavoro, deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure e i metodi stabiliti, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.

Art. 89

- Lotta contro le tossicodipendenze -

La partecipazione del medico alla lotta contro le tossicodipendenze, per specifica competenza tecnica e responsabilità morale, è essenziale nella prevenzione, nel recupero e nelle situazioni d'urgenza ed emergenza. Rigoroso custode dell'anonimato, il medico deve tuttavia operare in collegamento con i centri di tutela per le tossicodipendenze nel rispetto delle norme vigenti, nell'interesse del singolo e della collettività.

CAPO III : Medicina dello Sport

Art. 90

- Accertamento idoneità fisica -

La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico esprime il relativo giudizio con assoluta obiettività e massima chiarezza, nell'osservanza dei protocolli previsti dalla normativa vigente.

Art. 91

- Idoneità - Valutazione medica -

Il medico è tenuto a far valere in qualsiasi momento e occasione la sua potestà di valutare se un atleta può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica.

Art. 92

- Uso sostanze dopanti -

Il medico non deve utilizzare trattamenti farmacologici o di altra natura che possano influenzare artificialmente le prestazioni di un atleta, soprattutto qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto. Il medico non può consigliare o prescrivere trattamenti di "doping". Il medico dello sport è comunque tenuto a comunicare eventuali terapie al medico curante. Il medico deve segnalare all'Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione effettuati da medici o da non medici, di farmaci, "integratori alimentari" o sostanze di cui ai primi due commi del presente articolo.

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